ESTRATTO DELLO STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
Il testo completo è consultabile inviando una richiesta alla segreteria dell’Associazione.
L’Associazione, che ha struttura e contenuti democratici, è un ente di diritto privato italiano, apolitica e senza fine di lucro, (..).
A.I.P.A. si propone di rappresentare la categoria dei professionisti dell’Automotive, favorendo lo sviluppo della loro attività e la valorizzazione della stessa categoria, anche tramite l’organizzazione di eventi, attività informativa e formativa, oltre alla messa a disposizione di consulenza e assistenza nel settore dell’Automotive e della mobilità.
L’associazione potrà svolgere (..) qualsiasi (..) attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.
L’Associazione (..) esercita le sotto indicate attività, (..):
Sono ammessi come soci le persone fisiche o le società e aziende, con i seguenti requisiti:
L’adesione all’Associazione è disposta a tempo indeterminato.
I soci sono tutti coloro che, condividendo pienamente i fini e l’attività dell’associazione, hanno presentato domanda scritta, accettata dal Consiglio Direttivo, dichiarando di:
Il Consiglio Direttivo ha 30 giorni di tempo per confermare o negare l’adesione un socio. (..)
I Soci FONDATORI sono coloro che hanno fondato l’associazione
I Soci ORDINARI sono coloro che richiedono adesione all’associazione e ne condividono, pienamente e senza riserva alcuna, gli scopi e i principi.
Soci ONORARI sono coloro che si sono distinti per il loro sostegno a favore dell’associazione o per la loro attività imprenditoriale ed economica.
Il nuovo socio sarà chiamato a versare una quota annuale, definita annualmente dal Consiglio Direttivo.
Fra gli aderenti all’Associazione esiste parità di diritti e di doveri.
La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative, volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, sono uniformi. (..).
Ogni associato ha un voto. Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato. Le quote associative non sono trasmissibili.
L’ammissione e la radiazione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo ed è ammesso ricorso all’Assemblea, la cui decisione è inappellabile.
In particolare, i versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto.
Ugualmente, in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di esclusione o di morte dell’associato, si può dare luogo alla ripartizione di quanto versato all’associazione per il fondo di dotazione.
I soci potranno essere tenuti ad effettuare, su richiesta del Consiglio Direttivo, versamenti di quote suppletive.
Tali versamenti potranno essere impiegati o per la copertura di eventuali perdite o disavanzi di esercizio ovvero per sopperire a momentanee carenze di liquidità.
I soci non potranno richiedere la restituzione di tali versamenti.
Sono organi dell’Associazione:
È l’organo sovrano dell’associazione: essa è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell’avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci.
L’assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, da un consigliere.
La convocazione dell’assemblea può essere comunque richiesta da almeno un\quinto dei soci.
La convocazione dell’assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea di prima convocazione e deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo di riunione.
Nella stesso avviso di convocazione dell’assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione.
La convocazione si effettua anche con e-mail, fax, lettera, il cui ricevimento è confermato dal destinatario anche con lo stesso mezzo.
Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l’associazione, eleggono domicilio nel luogo e all’indirizzo di posta elettronica indicati nel Libro dei Soci.
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Le riunioni dell’Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle delibere dell’Assemblea dei soci.
L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 membri.
Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere rieletti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza da un membro del Consiglio Direttivo.
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Al Presidente, a cui spetta la firma e la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi e anche in giudizi, vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio e dell’Assemblea e provvede all’osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale.
Il Presidente può conferire delega, sempre e solo per iscritto, ad uno o più soci sia per singoli atti che per categorie di atti.
Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere rieletto.
In caso di comprovata necessità od urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva.
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Tutte le cariche sociali hanno una durata quinquennale. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
I mezzi finanziari che pervengono all’Associazione vengono depositati in un apposito conto di tesoreria (..).
Il patrimonio è composto da tutti i contributi che pervengano a qualsiasi titolo all’associazione e dai beni mobili o strumentali che pervengano all’associazione in virtù della sua attività.
Pertanto, il patrimonio dell’associazione può essere utilizzato solo per il compimento delle attività prefissate dallo statuto.
I singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimoni o avanzare pretese sullo stesso.
In particolare, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
Inoltre, è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Nel caso di raccolta pubblica di fondi, comunque occasionale e attuata nel rispetto della normativa civilistica e fiscale vigente, l’Associazione dovrà redigere l’apposito rendiconto, da cui risulti, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.
L’esercizio sociale dell’Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
A tale proposito, ogni anno il Consiglio direttivo predispone il rendiconto contabile economico-finanziario (..)
La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, l’assemblea dei soci nominerà un liquidatore.
In particolare, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o affini o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia di associazioni ed enti senza fine di lucro.